Obbligo pec per amministratori di società
17 Mar, 2025

L’art 1, comma 860, Legge 207/2024 ha modificato l’art 5 comma 1, DL n 179/2012 ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre una casella di posta elettronica certificata. Questo vuol dire che ora c’è l’obbligo pec per amministratori di società. La nota 12.03.2025 n 43835 il MiMiT fornisce i chiarimenti necessari in merito all’applicazione della normativa. Il legislatore con questo dispositivo ha voluto che l’amministratore avesse un suo recapito digitale distinto dalla società.

Se vuoi comunicare la pec al registro delle imprese contatta lo Studio Diano – Dottori Commercialisti compilando il questionario.

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Soggetti obbligati alla comunicazione pec

I soggetti obbligati sono gli amministratori delle imprese; in particolare quindi :

  • le imprese: in questa definizione sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale o un’attività commerciale rivolta a terzi e, pertanto, possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo soggettività giuridica;
  • gli amministratori: in questa definizione rientrano i soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali. Questi soggetti hanno connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Considerato che l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.

Decorrenza dell’obbligo pec per amministratori di società

La decorrenza dell’obbligo si articola nel modo seguente:

  • sia per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025 ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data. Per tali soggetti l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
  • sia per le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025 tal fine, in mancanza di un termine normativamente fissato, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025.

In caso di nomina di un nuovo amministratore o di rinnovo dell’incarico, la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina / rinnovo.

Regime sanzionatorio del obbligo pec per amministratori di società

L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore). Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante. Questo dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta applicabile l’art. 2630, C.c. Ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da € 103 a € 1.032 a “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”. Ferma restando la riduzione della sanzione a un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Se vuoi comunicare la pec al registro delle imprese contatta lo Studio Diano – Dottori Commercialisti compilando il questionario.

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