Commercialista per polizza rischi catastrofali
24 Mar, 2025

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025 n 18 ha introdotto, in capo alle imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni. Per gestire al meglio questo obbligo, è spesso consigliabile rivolgersi a un commercialista esperto in polizza rischi catastrofali. L’obbligo della copertura assicurativa, differito al 31.3.2025, interessa i seguenti beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Soggetti interessati alla polizza rischi catastrofali

L’obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con:

  • sede legale in Italia;
  • iscritte nel registro delle imprese e che desiderano rispettare il decreto.

Rivolgersi a un commercialista esperto in polizza rischi catastrofali può essere utile.

Soggetti non interessati

Da una prima lettura della norma, sembrerebbe che l’obbligo riguardi soltanto i beni di proprietà dell’impresa, poiché il richiamo alle voci di bilancio indicherebbe, quindi, esclusivamente gli asset iscritti all’attivo patrimoniale. Tuttavia interventi normativi successivi hanno significativamente modificato questa interpretazione. Sembrerebbe, quindi, che  il richiamo all’articolo 2424 c.c. serve solo a identificare le categorie di beni da assicurare, non a limitare l’obbligo ai soli beni di proprietà. L’elemento determinante, pertanto, diventa l’utilizzo effettivo del bene nell’attività d’impresa, indipendentemente dal titolo giuridico con cui lo si detiene. Se seguiamo questa interpretazione, che appare la più aderente al dato testuale, il conduttore dell’immobile risulta tenuto a stipulare un’assicurazione secondo lo schema delineato dall’art. 1891 del Codice civile, l’assicurazione per conto altrui (con profili di complessità rilevanti). Affidati a un commercialista esperto per polizza rischi catastrofali, pertanto, per evitare errori.

Il comportamento suggerito

Se sei un’impresa conduttrice, quindi, e vuoi conoscere i dettagli della tua posizione, pertanto, contattaci compilando il questionario allegato.

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Oggetto della polizza rischi catastrofali

La copertura assicurativa interessa i beni di cui 2424, comma 1 del codice civile ossia:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

non sono oggetto della copertura assicurativa gli altri beni di cui al n. 4 dell’art. 2424, comma 1 del codice civile (mobili, arredi, macchine ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci classificate nell’attivo circolante.

L’obbligo assicurativo si riferisce a sismi/ alluvioni / frane /inondazioni / esondazioni e la polizza deve avere una franchigia non superiore al 15% del danno. Per maggiori dettagli, è consigliabile contattare un commercialista per polizza rischi catastrofali.

Le sanzioni

L’inadempimento non porta sanzioni pecuniarie ma potrebbe precludere l’accesso a contributi, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche. Affidarsi a un commercialista per polizza rischi catastrofali, pertanto, può aiutare a evitare complicazioni.

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