Indice
- Locazioni di fabbricati abitativi di società immobiliare 2025
- Locazioni di fabbricati strumentali di società immobiliare
- Locazione di fabbricati e imposta di registro di società immobiliare
- Cessione di fabbricati abitativi di società immobiliare 2025
- Cessione di fabbricati strumentali di società immobiliare
Si definiscono società immobiliari le imprese che hanno per oggetto l’attività di costruzione e/o ripristino di immobili con l’obiettivo di cederli e/o locarli. È fondamentale consultare un commercialista per società immobiliare 2025. Sono costruttrici le imprese che realizzano i fabbricati direttamente, con mezzi propri o tramite imprese terze di cui si avvalgono per l’esecuzione dei lavori. Sono di ripristino le imprese che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi edilizi e/o interventi di restauro, di ristrutturazione edilizia etc. Un commercialista per società immobiliare 2025 può essere di grande aiuto.
Locazioni di fabbricati abitativi di società immobiliare 2025
La regola generale che vige in materia di fabbricati abitativi è l’esenzione dell’iva ai sensi art. 10, c.1, n 8 DPR 633/72 . La stessa norma contempla la possibilità di assoggettare ad imposta la locazione in caso di esercizio del diritto di opzione nel contratto di locazione nei seguenti casi: locazione a libero mercato posto in essere dall’impresa costruttrice (con opzione di impresa costruttrice di applicazione iva al 10% sui canoni di locazione
), locazione destinata ad alloggio sociale ( con opzione, di qualunque locatore anche diverso da impresa costruttrice, di applicazione iva al 10% sui canoni di locazione
). Ricorda che un commercialista per società immobiliare 2025 può offrire consigli specifici.
Locazioni di fabbricati strumentali di società immobiliare
Il regime naturale è quello dell’esenzione con la possibilità per qualunque locatore di optare (espressamente all’interno del contratto) per imponibilità ai sensi art 10 c.1 n 8 DPR 633/72. L’imposta da applicare è quella ordinaria nella misura del 22 per cento.
Locazione di fabbricati e imposta di registro di società immobiliare
La disciplina iva applicabile in materia di locazione di fabbricati si intreccia con quella dell’imposta di registro. Nella locazione di fabbricati ad uso abitativo:
- se vige esenzione iva , l’imposta di registro sarà dovuta in misura proporzionale del 2 per cento;
- se vige imponibilità iva, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa.
Nella locazione di immobili strumentali l’imposta di registro viene applicata in misura proporzionale.
Cessione di fabbricati abitativi di società immobiliare 2025
Le cessione di immobili ad uso abitativo sono generalmente esenti con le seguenti eccezioni:
- soggette a iva per obbligo nelle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dalla data di costruzione (aliquota 4% se prima casa, 22 per cento se abitazione di lusso, 10 per cento negli altri casi);
- soggette a iva per opzione nelle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici dopo i 5 anni dalla data di costruzione (aliquota 4% se prima casa, 22 per cento se abitazione di lusso, 10 per cento negli altri casi);
Le imprese costruttrici e/o di ristrutturazione hanno sempre la possibilità di assoggettare a iva la cessione dell’immobile abitativo, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi acquisiti per la realizzazione e/o la ristrutturazione. Consultare un commercialista per società immobiliare 2025 è una buona idea per navigare queste regole complesse.
Cessione di fabbricati strumentali di società immobiliare
Le cessioni di fabbricati strumentali sono generalmente esenti con le seguenti eccezioni:
- soggette a iva per obbligo nelle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dalla data di costruzione (aliquota 22 per cento );
- soggette a iva per opzione nelle cessioni effettuate dai soggetti diversi dai precedenti (aliquota 22 per cento).