Tassazione dei compensi di fonte estera
24 Apr, 2025

L’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi economici erogati ad una persona fisica non residente (e, in quanto tale, iscritta all’AIRE) per l’utilizzazione di opere d’ingegno di fonte estera. Quando si parla di tassazione dei compensi di fonte estera, l’Agenzia ricorda che i redditi derivanti dall’utilizzazione di opere di ingegno, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. g), TUIR, rientrano tra i redditi diversi. Inoltre, possono considerarsi prodotti in Italia al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 23, TUIR . Contattaci per una consulenza gratuita sulla tassazione dei compensi di fonte estera compilando il questionario.

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La residenza fiscale

L’articolo 2 del TUIR prevede che, a partire dal 2024, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la residenza. Queste persone sono altresì presenti nel territorio. Si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Contattaci per una consulenza gratuita sulla tassazione dei compensi di fonte estera compilando il questionario.

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Tassazione in Italia dei redditi dei non residenti

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR, i soggetti non residenti sono tassati nel nostro Paese solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio. Questi sono determinati secondo i criteri forniti dall’articolo 23 dello stesso Testo Unico. Pertanto, la tassazione in Italia dei compensi di fonte estera segue criteri specifici.

Si rileva, al riguardo, che l’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR reca una presunzione relativa. In base a questa si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o da beni che si trovano nel territorio stesso. Il successivo comma 2 del suddetto articolo 23 contiene, alla lettera c), una presunzione assoluta. Pertanto, la tassazione in Italia dei compensi di fonte estera segue criteri specifici. Questa stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalle condizioni contenute nel citato comma 1, lettera f), del TUIR, i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno. Questa normativa si applica se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel suo territorio o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

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