I funzionari delle organizzazioni internazionali beneficiano di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell’esercizio delle relative funzioni. La ratio di tale esenzione, quindi, è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse. Se sei interessato, continua a leggere per saperne di più sulla dichiarazione dei redditi consulenti Onu.
Esenzione di imposta
L’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione opera esclusivamente con riferimento ai funzionari dell’organizzazione per gli effetti della la legge del 20 dicembre 1957, n. 1318. Questa esenzione non opera nei confronti dei consulenti; il consulente non è un membro dello Staff in base alle Staff Regulation delle Nazioni Unite. Inoltre, non è nemmeno un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. La dichiarazione dei redditi consulenti Onu è fondamentale per una corretta gestione fiscale.
Se hai un contratto con Onu che non sia da funzionario ti suggeriamo di compilare il questionario allegato e di proporre interpello per aver chiaro il corretto comportamento da seguire ed evitare sorprese. Risolvere ogni dubbio sulla dichiarazione dei redditi consulenti Onu è essenziale.

Redditi dei consulenti Onu
Il compenso ricevuto per l’attività di consulenza, verosimilmente occasionale e non continuativa, è da assoggettare a prelievo Irpef tra i redditi diversi. Questo in quanto ascrivibile alla fattispecie prevista dalla categoria dei redditi diversi alla lettera l dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986).
La base imponibile per la collaborazione sarà costituita dall’ammontare ricevuto, previa deduzione di tutte le spese inerenti all’attività svolta. Le collaborazioni, quindi, saranno da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi Pf. Oppure, nel quadro D del modello 730. Pertanto, è fondamentale dichiarare i compensi per consulente Onu nel quadro appropriato. È necessario compilare correttamente la dichiarazione dei redditi consulenti Onu.
L’art. 4 Dl n 167/1990 prevede un obbligo generalizzato a carico delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, all’interno del quale devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.
Interpello
Ci possono dubbi interpretativi sulla esatta definizione del contratto di consulenza; l’interpretazione corretta risulta essere fondamentale perchè da essa dipende l’esenzione dell’imposizione fiscale per i soggetti fiscalmente residenti in Italia. L’istituto dell’interpello è lo strumento fondamentale per chiarire ogni dubbio in merito all’esatto comportamento da seguire.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa.
Se hai un contratto con Onu che non sia da funzionario ti suggeriamo di compilare il questionario allegato e di proporre interpello per aver chiaro il corretto comportamento da seguire ed evitare sorprese. Risolvere ogni dubbio sulla dichiarazione dei redditi consulenti Onu è essenziale.
