I dipendenti delle organizzazioni internazionali beneficiano di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell’esercizio delle relative funzioni. La ratio di tale esenzione è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse. Gli accordi di Sede, che limitano in qualche modo la sovranità degli Stati, prevedono taluni privilegi e immunità a favore dei dipendenti; questo vale anche per i compensi dei dipendenti Onu. È quindi importante rivolgersi a un commercialista specializzato nei rapporti tra dipendenti e Onu per comprendere meglio questi benefici.
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Accordi di sede
Nell’ordinamento italiano, importante punto di riferimento in relazione agli accordi di sede è l’articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n 601. Ai sensi di tale articolo, quindi, continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative agli organismi internazionali. Di conseguenza in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti da Convenzioni internazionali di cui è parte l’Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione. Questa norma è rilevante anche per quanto riguarda i compensi percepiti dai dipendenti Onu. Per capirne meglio, non esitare a rivolgerti a un commercialista per la gestione dei compensi per dipendenti Onu.
Convenzioni internazionali dipendenti Onu
Onu, ha una convenzione approvata dall’Assemblea generale Onu del 13 febbraio del 1976. Essa è stata resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957 n 1318. La Convenzione, all’art V, prevede taluni privilegi e immunità a favore di funzionari dell’Onu. Questi funzionari sono compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale. Tra questi privilegi vi è l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione. Anche i compensi per dipendenti Onu ne sono inclusi.
Redditi dei dipendenti Onu
L’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione opera esclusivamente con riferimento ai funzionari dell’organizzazione. Anche in questo caso, consultare un commercialista per dipendenti Onu è consigliabile.
Redditi da pensione Onu
L’accordo prevede esenzione per gli emolumenti corrisposti a funzionari e dipendenti. Tale esenzione tuttavia, opera fintanto che i funzionari restano in servizio. Ne consegue che a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro con l’organizzazione, le pensioni da esse erogate a soggetti residenti in Italia sono ordinariamente assoggettate a tassazione irpef. In questo caso, mancano le disposizioni negli accordi di sede e l’unico riferimento possibile è dato dall’art 18 del modello OCSE. Questo significa che la pensione erogata dall’organizzazione è soggetta a tassazione italiana dal momento di cessazione del rapporto di lavoro. Tale reddito risulta essere tassato secondo le disposizioni ordinarie con applicazione della tassazione sulla base degli scaglioni di reddito irpeef (risoluzione n 11/E/2000).
Se lavori per Onu, contatta lo Studio Diano – Dottori Commercialisti – per una consulenza focalizzata. È importante avvalersi di un commercialista per gestire al meglio le compensi per dipendenti Onu.
