Regime forfettario 2025

Il regime forfettario 2025 è applicabile alle persone fisiche:

  • che rispettano i requisiti di accesso al regime;
  • che non ricadono in una fattispecie di esclusione/causa ostativa.

Tali condizioni vanno verificate negli anni successivi per la permanenza al regime forfettario 2025.

Il regime forfettario 2025 è riservato:

  • ai soggetti che sono in attività se soddisfano i requisiti. Per tali contribuenti il regime forfettario 2025 è il loro regime contabile naturale al quale possono rinunciare optando per il regime ordinario, con vincolo triennale;
  • ai soggetti che iniziano una nuova attività è applicabile il regime forfettario 2025 compilando il modello A9 di attribuzione della partita iva indicando i codice 2 “Regime forfettario 2025”.

INDICE DEL REGIME FOFETTARIO 2025

  • I requisiti di accesso al regime forfettario 2025;
  • le fattispecie di esclusione al regime forfettario 2025;
  • la partecipazione in società di persone e il regime forfettario 2025;
  • la partecipazione in SRL e il regime forfettario 2025.

I requisiti di accesso al regime forfettario 2025

Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario 2025 se:

  • nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a € 85.000;
  • nell’anno precedente hanno sostenuto spese di lavoro non superiori a € 20.000 (ragguagliate all’anno).

Il requisito relativo al costo dei beni strumentali per accesso al regime forfettario 2025 è stato stato abrogato a decorrere dal 2019 in quanto ritenuto incoerente con il nuovo limite di ricavi .

I ricavi da computare per il regime forfettario 2025 vanno imputati in relazione al regime contabile dell’anno precedente e quindi in generale per cassa o per competenza di registrazione. Non rilevano per il regime forfettario 2025 i ricavi per adeguamento ISA applicati nell’anno precedente. In caso di esercizio di più attività per il regime forfettario 2025 va considerata la somma dei ricavi delle diverse attività. I ricavi per il regime forfettario 2025 vanno ragguagliati all’anno solare, fattispecie che si verifica il primo anno di attività.

Le fattispecie di esclusione al regime forfettario 2025

Sono esclusi dal regime forfettario 2025 i soggetti:

  1. che si avvalgono di regimi speciali iva;
  2. non residenti;
  3. che effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di immobili;
  4. che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell’impresa famigliare, nonchè soci di associazioni professionali, che controllano direttamente o indirettamente una srl che svolge attività riconducibile a quella del soggetto al regime forfettario 2025;
  5. la cui attività di impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario 2025 sia esercitata nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei due anni precedenti. La verifica della prevalenza va effettuata considerando quale parametro i ricavi , conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo di imposta. La causa in esame non si applica alle persone fisiche iscritte in albi che contestualmente sono dipendenti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti con contratto di lavoro part time al 40% – 50% e che rispettano le ulteriori condizioni di cui all’art. 17, legge 203/2024;
  6. che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000. Per verificare l’accesso al regime forfettario 2025 il limite di reddito 2025 è innalzato a € 35.000. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Secondo l’agenzia delle entrate per il calcolo all’accesso al regime forfettario 2025 il rapporto deve essere cessato nell’anno precedente.

La partecipazione in società di persone e il regime forfettario 2025

La causa ostativa al regime forfettario 2025 si verifica se all’1.1 dell’anno di riferimento (il primo anno di applicazione del regime) il soggetto forfettario possiede la partecipazione.

La partecipazione in srl e il regime forfettario 2025

Più articolata è la situazione dei forfettari 2025 con partecipazioni in una SRL; il possesso della partecipazione risulta ostativa al regime forfettario alla duplice condizione che:

  • sussista il controllo della società;
  • l’attività economica svolta dalla società sia riconducibile a quella del soggetto forfettario (stessa sezione della tabella ATECO) e il soggetto forfettario effettua cessioni o prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL.

La verifica della SRL, a differenza della partecipazione in società di persone, va effettuata alla fine dell’anno di riferimento in quanto, solo in tale momento può essere verificata l’esistenza di cessioni o prestazioni nei confronti della SRL.

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