I dipendenti delle organizzazioni internazionali beneficiano di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell’esercizio delle relative funzioni. La ratio di tale esenzione è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse. Gli accordi di Sede, che limitano in qualche modo la sovranità degli Stati, prevedono taluni privilegi e immunità a favore dei dipendenti; questo vale anche per i compensi per consulente Unicef.
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Accordi di sede
Nell’ordinamento italiano, importante punto di riferimento in relazione agli accordi di sede è l’articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n 601. Ai sensi di tale articolo, continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative agli organismi internazionali. Di conseguenza in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti da Convenzioni internazionali di cui è parte l’Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione. Questa norma è rilevante anche per quanto riguarda i compensi percepiti da un consulente Unicef.
Convenzioni internazionali
L’Unicef, che si inserisce nella struttura Onu, fa riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. La convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale Onu del 13 febbraio del 1976. Essa è stata resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957 n 1318. La Convenzione, all’art V, prevede taluni privilegi e immunità a favore di funzionari dell’Onu. Questi funzionari sono compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale. Tra questi privilegi vi è l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione. Tuttavia, questo non si applica ai compensi che percepisce un consulente Unicef.
I consulenti Unicef
L’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione opera esclusivamente con riferimento ai funzionari dell’organizzazione. Questa esenzione non opera nei confronti dei consulenti; infatti l’allegato III contenente i termini e le condizioni generali del contratto di consulenza, al punto 2.2, specifica che il consulente non è un membro dello Staff in base alle Staff Regulation delle Nazioni Unite e alle politiche Unicef. Inoltre, non è nemmeno un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Pertanto, sono soggetti a tassazione in Italia i compensi percepiti per il lavoro di consulente Unicef.
Redditi consulenti Unicef
Il compenso ricevuto per l’attività di consulenza, verosimilmente occasionale e non continuativa, è da assoggettare a prelievo Irpef tra i redditi diversi. Questo in quanto ascrivibile alla fattispecie prevista dalla categoria dei redditi diversi alla lettera l dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986). La base imponibile per la collaborazione sarà costituita dall’ammontare ricevuto, previa deduzione di tutte le spese inerenti all’attività svolta. Si applica (articolo 71, comma 2, del Tuir). Le collaborazioni , quindi, saranno da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi Pf. Oppure, nel quadro D del modello 730. Pertanto, è fondamentale dichiarare i compensi per consulente Unicef nel quadro appropriato.
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