I collaboratori della Fao devono compilare la dichiarazione dei redditi e inserire i compensi nei redditi diversi. La collaborazione Fao richiede di gestire la dichiarazione. Occorre quindi prestare attenzione alla esatta tipologia di rapporto contrattuale in essere e agire conseguentemente, in modo che la collaborazione con Fao sia adeguatamente riflessa nei redditi diversi.
Collaborazione Fao: redditi diversi
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Redditi funzionari Fao
Nell’accordo tra la Fao (Food and agriculture organization – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) e la Repubblica italiana, approvato e reso esecutivo con legge 11/1951, è, quindi, attribuita l’esenzione da ogni forma di imposta diretta alle somme erogate – a titolo di salari, emolumenti e indennità ai funzionari Fao (articolo XIII, sezione 27, lettera d). Nell’articolo I, sono definiti funzionari Fao tutti i componenti di ogni grado del segretariato, “assunti” dal direttore generale. Questo tipo di esenzione riguarda i compensi percepiti dai funzionari Fao. Le collaborazioni Fao, invece, sono redditi diversi e devono essere dichiarati come compensi non esenti.
Redditi consulenti
Nel contesto della collaborazione Fao, si ritiene, sulla scorta di quanto evidenziato, che i compensi conseguiti per l’attività di consulenza, al di fuori di un rapporto organico e continuativo con l’ente erogante, non possano rientrare nell’ambito del beneficio fiscale riconosciuto in via convenzionale (sono considerati redditi diversi). L’assenza di ritenuta alla fonte è da correlare alla particolare soggettività dell’organismo internazionale. Pertanto, nel contesto della collaborazione Fao, il compenso ricevuto per l’attività di consulenza, verosimilmente occasionale e non continuativa, è da assoggettare a prelievo Irpef tra i redditi diversi. Questo in quanto ascrivibile alla fattispecie prevista dalla categoria dei redditi diversi alla lettera l dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986).
La base imponibile per la collaborazione Fao sarà costituita dall’ammontare ricevuto, previa deduzione di tutte le spese inerenti all’attività svolta. Si applica (articolo 71, comma 2, del Tuir). Le collaborazioni Fao, quindi, saranno da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi Pf. Oppure, nel quadro D del modello 730.
Se devi gestire la complessità contrattuale Fao , consulta un commercialista per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
