Le agenzie di viaggio e turismo, soggette al regime speciale iva dell’art. 74-ter del DPR 633/72, sono operatori economici autorizzati che organizzano acquistano e rivendono pacchetti e giri turistici. La definizione di pacchetti turistici combina almeno due dei seguenti elementi con durata superiore alle ventiquattro ore:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto e all’ alloggio.
Il giro turistico consiste in escursioni realizzate nella stessa giornata. In questo caso le disposizioni dell’art. 74-ter del DPR 633/72 si applicano anche a soggetti diversi dalle agenzie di viaggio.
La scelta del regime contabile delle agenzie di viaggio e turismo è la medesima degli altri operatori economici. In particolare le imprese individuali/società di persone/enti non commerciali possono tenere la contabilità semplificata nel 2025 a condizione che i ricavi 2024 non siano superiori a:
- € 500.000 per i soggetti attività di prestazione di servizi;
- € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività.
La contabilità semplificata , in caso di mancato superamento dei predetti limiti, rappresenta il “regime naturale”; è possibile comunque tenere la contabilità ordinaria a fronte di una specifica opzione avente validità triennale.
Indice
- Contabilità ordinaria 2025 di agenzie di viaggio e turismo / Contabilità semplificata 2025 di agenzie di viaggio e turismo
- Soggetti interessati all’applicazione del regime speciale iva delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’ art. 74-ter del DPR 633/72
- Imponibilità operazioni delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’ art. 74-ter del DPR 633/72
- Liquidazione dell’iva delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’ art. 74-ter del DPR 633/72
Contabilità ordinaria 2025 di agenzie di viaggio e turismo / Contabilità semplificata 2025 di agenzie di viaggio e turismo
L’obbligo per le imprese individuali/ società di persone /enti non commerciali di tenere la contabilità ordinaria ovvero la contabilità semplificata è collegato all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente.
Le società di capitali (srl, spa, ecc) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall’ammontare dei ricavi dell’anno precedente, mentre i lavoratori autonomi possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi.
La tenuta della contabilità semplificata, come stabilito dall’art. 18 DPR n 600/73 è consentita se i ricavi dell’anno precedente non superano i seguenti limiti differenziati per tipologia di attività:
- Prestazioni di servizi: non superiori a € 500.000;
- Altre attività: non superiori a € 800.000,
L’individuazione dei ricavi viene effettuata in base agli art 57 del TUIR e all‘art 85 del TUIR.
Di conseguenza, per poter ottenere la contabilità semplificata nel 2025 è necessario verificare de i ricavi 2024 superano o meno i predetti limiti.
In caso di inizio di attività nel 2024 i ricavi conseguiti devono essere ragguagliati all’anno.
Soggetti interessati all’applicazione del regime speciale iva delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’art. 74-ter del DPR 633/72
I soggetti interessati all’applicazione dell’art. 74-ter del DPR 633/72 sono:
- tour operator;
- agenzie viaggio organizzatrici;
- agenzie viaggio intermediarie;
- ogni altro soggetto che organizza giri turistici.
Imponibilità operazioni delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’art. 74-ter del DPR 633/72
Le operazioni attive effettuate dai soggetti dell’art. 74-ter del DPR 633/72 sono definibili in funzioni dei seguenti elementi :
- Ambito territoriale: sono imponibili viaggi effettuati all’interno della UE (comprensiva di iva 22%), sono non imponibili viaggi effettuati fuori della UE , per i viaggi misti, la parte proporzionalmente corrispondente ai costi sostenuti per operazioni all’interno della UE è imponibile (comprensiva di iva 22%), la restante parte e non imponibile;
- Momento impositivo: la prestazione si considera effettuata al pagamento dell’intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno;
- Fatturazione di vendita: per la vendita di pacchetti turistici deve essere emessa fattura non oltre il pagamento integrale del corrispettivo o dell’inizio del viaggio, senza separata indicazione iva, con espressa indicazione che in fattura l’iva è stata assolta ai sensi DM 30/07/99 n 340 e che non costituisce titolo per la detrazione di imposta.
Liquidazione dell’iva delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’art. 74-ter del DPR 633/72
Applicando il metodo base da base l’iva a debito viene determinata scorporando il 22 per cento dalla base imponibile lorda, costituita dalla differenza fra ammontare di corrispettivi dei viaggi e i costi (a lordo dell’iva) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.