Commercialista per forfettario Fao
13 Mar, 2025

In base all’accordo approvato con legge 11/1951, tra la Fao e il governo italiano, sono esenti da ogni forma di imposta diretta nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, i redditi derivanti da salari, emolumenti e indennità pagati dalla Fao a propri funzionari (anche se cittadini italiani con residenza fiscale in Italia); tali redditi, pur se esenti, vanno conteggiati nel caso di apertura della partita iva con il regime forfettario. Rivolgersi a commercialista per forfettario Fao può supportare nel comprendere tutti i dettagli.

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I redditi dei funzionari Fao

I dipendenti delle organizzazioni internazionali (ONU, FAO, NATO, Unione Europea, OCSE, etc) beneficiano di particolari regimi di esenzione in relazione ai redditi di lavoro percepiti nell’esercizio delle proprie funzioni. Questi includono salari, emolumenti, indennità e pensioni. In particolare, i redditi da lavoro dipendente percepiti in relazione alle loro funzioni, salari, emolumenti e indennità e pensioni, non sono soggetti a tassazione. Per chiarire questi dettagli, è utile trovare un commercialista per forfettario Fao.

La ratio di questo regime fiscale è data dal fatto che gli stati aderenti a queste organizzazioni versano ogni anno contributi. Questi contributi sono per il funzionamento delle stesse. Pertanto, attraverso la tassazione del reddito dei dipendenti, i vari stati potrebbero riappropriarsi di parte dei contributi versati.

In particolare, la posizione dei dipendenti delle organizzazioni internazionali viene disciplinata da accordi di sede, Convenzione e Protocolli che legano l’Italia e l’organismo di riferimento. Il punto di riferimento in Italia di questi accordi di sede è l’art 41 DPR 601/73 . Un commercialista per redditi fao 2025 può aiutare a chiarire dubbi fiscali specifici. In ogni caso, avvalersi di un commercialista per forfettario Fao è utile per ottenere assistenza ottimale.

Applicabilità del reddito forfettario ai funzionari Fao

L’articolo 1 , comma 57, lettera d-ter della legge 190/2014 esclude l’applicabilità del regime forfettario per coloro che, nell’anno precedente, abbiano percepito “redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi eccedenti l’importo di 35 mila euro”. Un’interpretazione coerente con il valore letterale della norma induce a ritenere che gli emolumenti percepiti dal funzionario Fao devono essere conteggiati ai fini della verifica della soglia citata. Questo è vero ancorché siano esenti in ragione di una convenzione internazionale. In senso conforme, si veda la risposta a interpello 311/2023.

Se sei un funzionario Fao e vuoi aprire una partita iva contatta Studio Diano – Dottori Commercialisti.

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primo trimestre 2025: il 20 maggio 2025;
secondo trimestre 2025: 20 agosto 2025;
terzo trimestre 2005: 20 novembre 2025;
quarto trimestre 2025: 20 febbraio 2025.

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