L’avviso di accertamento è l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale. È importante conoscere come fare un ricorso tributario contro l’avviso di accertamento.
L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare:
- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta;
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30.
Se ricevi uno degli atti inseriti nell’art 19 D.L.gs 546/1992 non trascurarli e non dimenticarli in un cassetto: rivolgiti con premura ad una commercialista esperto per ricorsi tributari.

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Indice
La ricezione di un avviso di accertamento
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per effettuare le sue valutazioni, richieste di chiarimento ed ogni altro elemento che ritiene utile effettuare. In ogni caso, entro i 60 giorni dalla notifica deve scegliere tra i seguenti comportamenti:
- Autotutela: su richiesta del contribuente, o d’ufficio, la stessa Amministrazione che ha emanato l’atto può provvedere a correggerlo o ad annullarlo, in presenza di errori. Attenzione! La richiesta di riesame non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso;
- Accertamento con adesione: il contribuente accettando l’accertamento, beneficerà di una riduzione delle sanzioni previste;
- Adempiere alla pretesa tributaria : l’adempimento passa attraverso il pagamento della pretesa, ottenendo una riduzione delle sanzioni (nell’atto viene riportata la riduzione della sanzione prevista) e una rateazione del pagamento (eventualmente da chiedere al funzionario responsabile del controllo). L’adempimento passa attraverso il pagamento integrale dell’atto o della prima rata del rateizzo;
- Impugnare l’avviso di accertamento: l’impugnazione passa attraverso il ricorso tributario. Questa scelta deriva dal fatto che il contribuente ha individuato specifici vizi dell’atto, tali da comprometterne la validità. In questo caso si chiede al giudice tributario (nei tre diversi gradi di giudizio) di intervenire per valutare la situazione.
Il ricorso tributario contro l’avviso di accertamento
L’impugnazione dell’avviso di accertamento passa attraverso l’individuazione di vizi dell’atto. Questi possono essere di natura formale o sostanziale. Spesso per l’individuazione di questi elementi è opportuno rivolgersi ad un dottore Commercialista . Tuttavia, le situazioni che maggiormente si manifestano nella pratica sono le seguenti:
- la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento;
- la correttezza dei dati del destinatario (nome e indirizzo);
- l’oggetto, ossia se la motivazione è sufficiente a chiarire i presupposti di fatto e di diritto della pretesa
- l’eventuale prescrizione:
- IRPEF, IRES, IVA, ecc., si prescrivono in 10 anni;
- Bollo auto si prescrive in 3 anni;
- Tributi locali (IMU, TARI, ecc) si prescrivono in 5 anni.
- la correttezza della somma per cui si richiede il pagamento;
- l’indicazione delle modalità ed i termini per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria ed il nome del responsabile del procedimento con propria firma digitale.
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