Il 28 febbraio il contribuente è sottoposto a 5 adempimenti. È fondamentale consultare un commercialista per la scadenza del 28 febbraio.
Indice
Riduzione inps : scadenza 28 febbraio
E’ possibile presentare domanda per il riconoscimento di una riduzione contributiva del 50 per cento all’ inps da parte dei soggetti forfettari che iniziano attività nel 2025; pertanto , a favore dei contribuenti il comma 77, Legge n. 190/2014, infatti, prevede un regime previdenziale agevolato, in base al quale, è possibile beneficiare della riduzione contributiva del 35%. L’applicazione della predetta agevolazione richiede, quindi, la presentazione all’INPS di una specifica comunicazione entro il 28.2 dell’anno a decorrere dal quale il contribuente intende applicarlo ovvero revocarlo.
Riduzione inps forfettari : novità finanziaria
Nell’ambito della Finanziaria 2025, l’art. 1, comma 186 prevede, pertanto, che, i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti, che percepiscono, quindi, redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.
L’agevolazione in esame:
- è attribuita, quindi, per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione (ossia, senza possibilità di interruzione della contribuzione) a una delle due Gestioni, dalla data di inizio dell’attività di impresa avvenuta tra l’1.1 e il 31.12.2025 ;
- la riduzione contributiva spetta, pertanto, fino ad giugno 2028;
- è alternativa, quindi, rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota. In altre parole, la riduzione contributiva al 50% non è compatibile con il predetto regine previdenziale agevolato che prevede la riduzione contributiva del 35%. Tuttavia, si ritiene che un contribuente forfetario che inizia l’attività, potrebbe applicare per i primi 36 mesi la riduzione contributiva al 50% e successivamente quella del 35%;
- è concessa, infine, nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”.
Per il riconoscimento della riduzione contributiva, il soggetto interessato deve presentare un’apposita comunicazione all’INPS.
Consulta un commercialista per scadenza 28 febbraio e presentare comunicazione inps per riduzione carico contributivo.
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche: scadenza 28 febbraio
Per assolvimento imposta di bollo in presenza di operazioni senza iva di importo superiore a € 77,47 sono confermati i seguenti termini:
- versamento imposta di bollo entro il 30/11 per fatture emesse il primo e il secondo trimestre nel caso in cui l’imposta di bollo non superi € 5.000;
- versamento imposta di bollo entro il 30/11 per fatture emesse il terzo trimestre;
- versamento imposta di bollo entro il 28/02 per fatture emesse il quarto trimestre.
Il versamento va effettuato, pertanto, con modello F24 con i seguenti codici tributo:
- 2521, in conseguenza a imposta di bollo su fatture trimestre 1;
- 2522, in conseguenza a imposta di bollo su fatture trimestre 2;
- 2523, in conseguenza a imposta di bollo su fatture trimestre 3;
- 2524, in conseguenza a imposta di bollo su fatture trimestre 4.
In caso di tardivo versamento l’Agenzia comunica al contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, della sanzione ridotta a 1/3 e degli interessi, ed il contribuente è tenuto a effettuare il pagamento entro 30 giorni della comunicazione. Decorso tale periodo l’ufficio, pertanto, procede con iscrizione a ruolo.
Consulta un commercialista per scadenza 28 febbraio e presentare F24 per bollo su fatture elettroniche.
Comunicazione Lipe quarto trimestre: scadenza 28 febbraio
I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010). Sono, tuttavia, esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. L’obbligo di invio della Comunicazione, quindi, non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste, pertanto, nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Il modello, pertanto, deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Consulta un commercialista esperto scadenza 28 febbraio e per verificare comunicazione Lipe.
Dichiarazione retribuzioni inail
Inail con circolare 12/2024 ha fissato i limiti di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi. I premi INAIL variano in funzione delle retribuzioni corrisposte ed hanno un minimale imponibile giornaliero stabilito, per anno 2024, per la generalità dei lavoratori, in € 56,87. Per autoliquidazione INAIL 2025, pertanto , i valori di riferimento per il calcolo dei premi minimali sono :
- giornaliero, € 56,87;
- mensile, € 1.478,62;
- annuale, € 17.743,44.
La rateazione, quindi, del premio Il tasso di interesse da applicare è pari a 3,41%, il pagamento deve avvenire in 4 rate trimestrali ognuna pari al 25% del premio annuale con scadenza:
- 17 febbraio 2025;
- 16 maggio 2025 ;
- 16 agosto 2025;
- 17 novembre 2025.
Il datore di lavoro, pertanto, deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione barrando la casella si del modello della dichiarazione delle retribuzioni. Affidarsi a un commercialista per autoliquidazione inail 2025 può facilitare questo processo.
Consulta un commercialista esperto su scadenza 28 febbraio e per presentare denuncia retribuzioni.
Versamento rottamazione quater
Il disposto normativo , ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, prevedendo, pertanto, la possibilità di mettersi in regola versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica senza corrispondere interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Le scadenze della rottamazione quater
- prima rata il 31/10/2023 , con conseguente versamento di un importo pari al 10 per cento del debito complessivo;
- seconda rata il 30/11/2023, con conseguente versamento di un importo pari al 10 per cento del debito complessivo;
- terza rata il 28/02/2024, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- quarta rata il 31/05/2024 , con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- quinta rata il 31/07/2024, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- sesta rata il 30/11/2024, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- settima rata il 28/02/2025, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- ottava rata il 31/05/2025, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- nona rata il 31/07/2025, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- decima rata il 30/11/2025, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- undicesima rata il 28/02/2026, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- dodicesima rata il 31/05/2026, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- tredicesima rata il 31/07/2026, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- quattordicesima rata il 30/11/2026, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- quindicesima rata il 28/02/2027, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- sedicesima rata il 31/05/2027, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- diciassettesima rata il 31/05/2027, con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo;
- diciottesima rata il 30/11/2027 , con conseguente versamento di un importo pari al 1/16 del debito complessivo.
I soggetti decaduti
I contribuenti che, pertanto, non sono riusciti ad effettuate , in tutto in parte, i versamenti nei termini descritti, sono , di conseguenza, decaduti dai benefici della rottamazione quater , con ripristino del debito originario a lordo di interessi e sanzioni , e opzione di nuova rateizzazione 2025. Ti suggeriamo di rivolgerti ad un commercialista esperto .
La scadenza fiscale del 28 febbraio , pertanto, è molto importante. Ti suggeriamo di consultare un commercialista per una consulenza gratuita.