La procedura di sospensione automatica della riscossione prevista dalla legge n 228/2012, modificata dal D.Lgs 159/2015, può condurre all’annullamento della pretesa impositiva. Infatti qualora il contribuente presenti domanda di sospensione della cartella esattoriale senza ottenere risposta dall’agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato di diritto. Tuttavia, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il erariale è oggetto di sospensione giudiziale amministrativa oppure è sub iudice; ovvero, se i motivi posti a fondamento dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) – f) del comma 538.
Se hai ricevuto una cartella esattoriale contattaci per una consulenza gratuita compilando il questionario, anche per ottenere la sospensione della cartella esattoriale. Questo aiuto può essere utile.

Per una consulenza gratuita, rivolgiti a Cartella esattoriale: la sospensione
La domanda di sospensione della cartella
La procedura prevista dalla L. 228/2012 può condurre all’annullamento della cartella esattoriale in caso di inerzia dell’amministrazione finanziaria. Infatti l’art 1 comma 538 lettere da a a f della legge 228/2012 prevede che entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, il contribuente presenta una dichiarazione al concessionario per la riscossione; anche con modalità telematiche. Con questa dichiarazione viene documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
- da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e’ reso esecutivo;
- da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
- da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
Questo permette la sospensione della cartella esattoriale.
L’annullamento della cartella
Appena ricevuta la dichiarazione, l’ente incaricato per la riscossione deve sospendere immediatamente la procedura di riscossione. Entro i dieci giorni successivi, deve inoltrare l’istanza all’Ente creditore sul quale grava l’onere del riscontro. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l’Ente impositore è tenuto con propria comunicazione a confermare al contribuente la correttezza dell’apparato probatorio prodotto. In alternativa, deve avvertirlo dell’inidoneità della stessa. Questo processo fa parte della sospensione della cartella esattoriale.
Nel caso in cui l’Ente impositore ometta l’invio delle già menzionate comunicazioni e dei conseguenti flussi informativi, il comma 540 della legge 2018/2012 prevede che trascorsi inutilmente il termine di duecentoventi giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione dal debitore al concessionario della riscossione, le partite sono annullate. Di conseguenza, avviene l’automatico discarico dei relativi ruoli e la sospensione della cartella esattoriale.
Se hai ricevuto una cartella esattoriale contattaci per una consulenza gratuita compilando il questionario. La sospensione della cartella esattoriale è fondamentale per risolvere le pendenze.
