Accertamento con adesione
3 Apr, 2025

La disciplina dell’accertamento con adesione è interamente contenuta nel Dlgs 218/97 . Si applica a tutte le tipologie di reddito. Il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

L’adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero con il versamento della prima rata.

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Accertamento con adesione

Accertamento con adesione

Il contribuente che riceve un accertamento dispone di una serie di strumenti per evitare il contenzioso. Tra questi strumenti uno dei più importanti è l’accertamento con adesione. Esso consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare l’insorgere della lite tributaria. L’accertamento con adesione si manifesta nel raggiungimento di un accordo tra il contribuente e ufficio. Ciò può avvenire sia prima dell’ emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso. L’accertamento con adesione può essere presentato da qualsiasi tipo di contribuente. Questo dopo aver ricevuto un avviso di accertamento ovvero successivamente ad un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza. Il vantaggio per il contribuente di procedere nelle forme dell’accertamento con adesione è quello di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative. Queste saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Il procedimento

L’ufficio tramite un invito a comparire può invitare il contribuente a tentare una forma concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo. In esso sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento. Inoltre, sono riportati gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta presenti nell’invito.

La domanda di adesione all’accertamento con adesione

Il contribuente può presentare domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulare una proposta :

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento;
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo.

La domanda con adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito telefonico, deve essere presentata presso l’ufficio che ha emesso atto entro 60 giorni dalla notifica.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente l’invio a comparire.

Il contradditorio

Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contradditorio e può richiedere più incontri successivi. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti.

Il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione

L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme dovute risultanti dall’accordo. Solo così infatti si può ritenere definito il rapporto tributario. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione, ovvero in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo.

Se non si raggiunge l’accordo il contribuente può presentare ricorso tributario.

Dalla presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per 90 giorni, sia per il ricorso che per il pagamento delle imposte accertate.

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