LE NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2025

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato il MODELLO IVA 2025, utilizzabile per la dichiarazione relativa al 2024.

INDICE DELLE NOVITA DEL MODELLO IVA 2025

  • Quadro VA;
  • Quadro VM;
  • Quadro VO;
  • Termini e modalità di presentazione;
  • Comunicazione dati liquidazioni periodiche;
  • Utilizzo in compensazione del credito IVA 2024;
  • Termine di versamento del saldo annuale.

QUADRO VA MODELLO IVA 2025

Dall’ 01/01/2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. Nelle istruzioni del MODELLO IVA 2025 è specificato che nel rigo in esame va indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

Di conseguenza:

  • nelle dichiarazioni IVA 2025 presentate fino al 31/3/2025 va indicato il codice ATECO 2007;
  • Nelle dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 01/04/2025 va indicato il codice ATECO 2025.

QUADRO VM DEL MODELLO IVA 2025

A seguito dell’estensione dal 2024 del versamento dell’IVA tramite il mod. F24 Elide anche alle immatricolazioni di veicoli importati da San Marino / Città del Vaticano, ad opera dell’art. 1, comma 93, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), il quadro VM è stato ridenominato “Versamenti auto F24 elementi identificavi”.

QUADRO VO DEL MODELLO IVA 2025

Nel quadro VO è stato introdotto:

  • il rigo VO18, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto dal 2024 l’applicazione del regime forfettario di cui all’art. 1 commi da 54 a 63 della legge 190/2014 Finanziaria 2015;
  • Il rigo VO27, riservato ad imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art 4 comma 1, legge 36/2024.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MODELLO IVA 2025

La dichiarazione va presentata in via telematica entro il 30/04/2025.

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA

E’ possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche iva di ottobre / novembre / dicembre 2024 o del quarto trimestre 2024 con la dichiarazione iva annuale 2025 utilizzando il quadro VP. In tale caso il Modello IVA 2025 comprensivo del quadro VP va inviato entro il 28/02/2025. E’ possibile inviare, integrare , correggere i dati omessi/ incompleti/errati compilando:

  • il quadro VP se il Modello IVA 2025 è presentato entro il 28/02/2025 (il quadro VH non va compilato in assenza di dati da inviare / integrare /correggere relativamente al primo, secondo e terzo trimestre 2024);
  • il quadro VH, se il MODELLO IVA 2025 è presentato dal’01/03/2025.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2024

L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità. Con l’art 14 D.Lgs n 1/2024 c.d “Decreto Semplificazioni” il legislatore ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito iva con le seguenti fattispecie di graduazione del beneficio:

  • Isa pari a 9 nel 2023 o a 9 di media nel 2022-2023: per un importo non superiore a € 70.000 annui;
  • Isa inferiore a 9 ma almeno pari a 8 nel 2023 o a 8,5 come media 2022-2023: per importo non superiore a € 50.000 annui.

L’esonero dal visto di conformità per la composizione del credito IVA 2024 per un importo non superiore a € 70.000 annui spetta anche ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB (Concordato Preventivo Biennale).

TERMINE DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE IVA

Il saldo risultante dal MODELLO IVA 2025 va versato entro il 17/03/2025. E’ possibile :

  • effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima maggiorata dello 0,33% mensile);
  • differire il versamento al termine previsto per le imposte dovute nella dichiarazione dei redditi (al 30/06) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17/03;
  • beneficiare anche dell’ulteriore differimento previsto per le imposte dirette (al 30/07) applicando un ulteriore 0,40%.

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