L’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla non imponibilità in Italia dei compensi percepiti da un cittadino Italiano fiscalmente residente nei Paesi Bassi, che svolge attività di ricerca presso un un’università in Italia. Questo in applicazione, quindi, dell’art. 20, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi. Inoltre, ha fornito, quindi, chiarimenti in merito alle modalità per ottenere il rimborso delle imposte eventualmente già versate relativamente ai redditi prodotti in Italia da non residenti. Contattaci per una consulenza gratuita compilando il questionario.

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Indice
Parere dell’agenzia delle entrate su redditi in Italia da non residenti
L’Amministrazione finanziaria, pertanto, afferma che:
- in riferimento all’art. 20, paragrafo 1 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi, le remunerazioni percepite da docenti o ricercatori non sono imponibili nel Paese della fonte (Italia). Questo vale per un massimo di due anni. Le remunerazioni devono essere assoggettate a tassazione nello Stato di residenza (Paesi Bassi);
- i sostituti d’imposta possono applicare direttamente l’esenzione, previa presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario, tuttavia non sussiste un obbligo in tal senso;
- in caso di tassazione in Italia, il contribuente può presentare istanza di rimborso per le imposte già versate. Questo deve avvenire entro il termine di 48 mesi, purché sia stata richiesta l’applicazione del trattamento convenzionale in esame sui redditi prodotti in Italia da non residenti.
Il caso del reddito prodotto in Italia da non residente
Il caso di un cittadino italiano, iscritto all’Aire nei Paesi Bassi, che sottoscrive un contratto di lavoro subordinato con un’università italiana, rappresenta la tipica fattispecie di contrapposizione tra diritto internazionale e diritto italiano. In questo caso, prevale il primo sul secondo.
Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano. In ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600. Inoltre, è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale sui redditi prodotti in Italia.
Infatti il diritto italiano afferma che:
- Il contribuente è soggetto a imposizione, con ritenute operate dal sostituto, in Italia per i redditi prodotti in Italia. Il reddito di lavoro dipendente si considera prodotto in Italia se l’attività lavorativa è prestata nel territorio dello stato.
La Convenzione tra Italia e i Paesi Bassi all’art 20 paragrafo 1 prevede che le remunerazioni di un professore o di un altro membro del corpo insegnante ricevano un corrispettivo non imponibile per un periodo non superiore a due anni. In pratica, il Paese alla fonte rinuncia al suo potere impositivo a favore del Paese di residenza.
Comportamento dei sostituti di imposta
I sostituti d’imposta possono, pertanto, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali. Questo previa presentazione, quindi, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione.
Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta sui redditi prodotti in Italia da non residenti. In tutti i casi d’incertezza, continuerà ad assoggettare a tassazione, ai sensi della vigente normativa interna, i redditi di qualsiasi tipologia.
Comportamento del soggetto non residente per i suoi redditi
Nel caso in cui il soggetto non residenze si vede applicare dal sostituito le ritenute resta impregiudicata la possibilità di richiedere l’applicazione del trattamento convenzionale e il relativo rimborso delle ritenute alla fonte eccedenti. Questo avviene presentando istanza di rimborso entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
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