Gli atti impugnabili e oggetto di ricorso tributario sono elencati nell’art 19 D.L.gs 546/1992 . La ricezione degli atti impugnabili obbliga il contribuente ad eseguire i seguenti comportamenti entro i 60 giorni successivi alla data di notifica:
- presentazione istanza di autotutela;
- presentazione ricorso;
- presentazione istanza di rateizzazione;
- pagamento .
Se ricevi uno degli atti inseriti nell’art 19 D.L.gs 546/1992 non trascurarli e non dimenticarli in un cassetto: rivolgiti con premura ad una commercialista esperto per ricorsi tributari.
Gli atti impugnabili nel ricorso tributario
Il ricorso, pertanto, può essere proposto avverso il ricevimento dei seguenti atti:
- l’avviso di accertamento del tributo;
- l’avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l’avviso di mora;
- l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- il fermo di beni mobili registrati;
- gli atti relativi alle operazioni catastali;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
Gli atti diversi da quelli indicati, quindi, non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
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Termine per impugnazione degli atti
Gli atti espressi come autonomamente impugnabili devono, infine, contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente.
Se ti è stato notificato un atto da Agenzia Entrate e/o Agenzia Entrate Riscossione rivolgiti ai nostri esperti per una consulenza gratuita : compila il questionario.
