I dipendenti delle organizzazioni internazionali, come la FAO, devono rivolgersi a un commercialista esperto per dipendenti FAO. Questo è necessario per analizzare e approfondire la tassazione e predisporre le necessarie modulistiche. Anche i consulenti possono trovare utile un commercialista adatto per consulenti FAO.
I dipendenti delle organizzazioni internazionali (ONU, FAO, NATO, Unione Europea, OCSE, etc) beneficiano di particolari regimi di esenzione in relazione ai redditi di lavoro percepiti nell’esercizio delle proprie funzioni. Questi includono salari, emolumenti, indennità e pensioni. E anche consulenti devono rivolgersi a un commercialista esperto per consulenti FAO per meglio gestire queste esenzioni.
In particolare, la posizione dei dipendenti delle organizzazioni internazionali viene disciplinata da accordi di sede, Convenzione e Protocolli che legano l’Italia e l’organismo di riferimento. Se sei un consulente alla FAO, rivolgiti al commercialista adatto per consulenti FAO per ottenere la giusta consulenza fiscale.
Redditi di cittadini italiani dipendenti fao
La Convenzione del 09/01/1951 n. 11 art 13 disciplina espressamente l’esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dalla F.A.O. Consultare un commercialista è essenziale per rispettare queste normative, specialmente se si tratta di consulenti FAO.
Redditi di consulenti italiani in fao
Nell’accordo tra la FAO (Food and Agriculture Organization – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) e la Repubblica italiana, approvato e reso esecutivo con legge 11/1951, viene attribuita l’esenzione da ogni forma di imposta diretta alle somme erogate. Questo vale per salari, emolumenti e indennità ai funzionari FAO (articolo XIII, sezione 27, lettera d). Nell’articolo I, sono definiti funzionari FAO tutti i componenti di ogni grado del segretariato, “assunti” dal direttore generale.
Si ritiene, sulla scorta di quanto evidenziato, che i compensi conseguiti per l‘attività di consulenza al di fuori di un rapporto organico e continuativo con l’ente erogante non possano rientrare nell’ambito del beneficio fiscale riconosciuto in via convenzionale. L’assenza di ritenuta alla fonte è da correlare alla particolare soggettività dell’organismo internazionale. Per i consulenti FAO, determinati compensi e attività rendono necessario un commercialista per giusta consulenza fiscale ai consulenti.
Pertanto, il compenso ricevuto per l’attività di consulenza, verosimilmente occasionale e non continuativa, è da assoggettare a prelievo Irpef. Questo perché è ascrivibile alla fattispecie prevista dalla categoria dei redditi diversi alla lettera l dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986). La base imponibile sarà costituita dall’ammontare ricevuto, previa deduzione di tutte le spese inerenti all’attività svolta (articolo 71, comma 2, del Tuir). I compensi sono da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi Pf, o nel quadro D del modello 730. Sarà utile il supporto di un commercialista per consulenti FAO durante la compilazione per evitare errori.
Obblighi di monitoraggio fiscale a carico dei dipendenti di organizzazioni internazionali
L’art. 4 Dl n 167/1990 prevede un obbligo generalizzato a carico delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, all’interno del quale devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Anche i consulenti FAO, per questi obblighi, possono rivolgersi a un commercialista specializzato per consulenti FAO per essere certi di adempiere correttamente.
Conclusioni
I dipendenti fao beneficiano dell’esenzione. I consulenti fao non beneficiano dell’esenzione e devono presentare la dichiarazione dei redditi se residenti in Italia.
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