Le società di capitali entro il 18/03/2025 sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Per ulteriori informazioni sulla tassa di vidimazione dei libri sociali, quindi, potrebbe essere utile consultare un commercialista L’importo dovuto è pertanto collegato all’ammontare del capitale sociale alla data del 01/01/2025 ed è , infine, così quantificato:
- € 309,87 se il capitale non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale supera € 516.456,90.
Il pagamento della tassa di vidimazione va effettuato:
- post costituzione delle società di capitali ed è richiesto dal notaio per la vidimazione dei libri sociali;
- annualmente per la tenuta in opera dei libri sociali.
I libri sociali delle società di capitali sono:
- libro dei soci nel caso sia presente;
- libro dei verbali del consiglio di amministrazione o nel caso sia presente dell’amministratore unico;
- libro dei verbali delle assemblee.
Indice
- Soggetti obbligati al pagamento della tassa di vidimazione 2025
- Soggetti esonerati dal pagamento della tassa di vidimazione 2025
- Ammontare dovuto
- Modalità di versamento
- Regime sanzionatorio
Soggetti obbligati al pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali
Il Ministero delle Finanze nella circolare 3.5.96 n 108/E ha stabilito, pertanto, che la tassa annuale è dovuta dai seguenti soggetti:
- spa;
- srl;
- sapa;
- società in liquidazione ordinaria;
- società sottoposte a procedure concorsuali. In questi casi, quindi, il commercialista per il calcolo della tassa di vidimazione dei libri sociali gioca un ruolo cruciale.
Soggetti esonerati dal pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali
Non sono tenuti, inoltre, al pagamento della tassa i seguenti soggetti:
- le società cooperative;
- i consorzi;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- le società sportive dilettantistiche. Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi al commercialista per tassa di vidimazione è raccomandabile.
Ammontare dovuto
La tassa attuale è, infine, deducibile ai fini IRES e IRAP ed è dovuta in misura forfettaria. L’importo viene differenziato, quindi, nel modo seguente:
- € 309,87 nel caso in cui il capitale non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 nel caso in cui il capitale supera € 516.456,90.
Potrebbe essere utile consultare un commercialista per il corretto calcolo della tassa dovuta.
Modalità di versamento
Il versamento, pertanto, va effettuato con modello F24 riportando nella sezione erario i seguenti dati e può, inoltre, essere compensato con eventuali crediti disponibili:
- codice tributo: 7085;
- anno di riferimento: 2025.
In presenza di crediti iva o altri crediti tributari il versamento va effettuato , pertanto nel modo seguente:
- codice tributo: 7085;
- anno di riferimento: 2025:
- Tributo a credito : 2024
In caso di omesso versamento della tassa annuale si applica, pertanto, la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13 comma 3 dlgs 471/97 e di conseguenza le seguenti sanzioni pari al:
- 30% dell’importo dovuto;
- 15% nel caso in cui il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ogni giorno di ritardo nel caso in cui il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.
Potrebbe essere utile consultare un commercialista per vidimazione libri sociali per il corretto calcolo della tassa dovuta. Compila il nostro form e ti contatteremo.